La tua storia degli ultimi 5 anni da automobilista o da motociclista è registrata nell’attestato di rischio, un documento nel quale è indicato il numero di sinistri denunciati da chiunque abbia sottoscritto una polizza RC auto o moto.
Solitamente l’entità del premio è calcolata secondo il metodo Bonus Malus dal quale discende una determinata classe di merito: centrale è quindi la “storia” dell’assicurato.
L’attestato di rischio è un documento molto utile quando si decide di cambiare compagnia assicurativa perché garantisce il mantenimento del propria classe di merito, evitando, quindi di finire in ultima fascia (quella con il premio più alto). Ciò avviene grazie alla classe di conversione universale (CU) che garantisce l’omogeneità di trattamento per il sottoscrittore della polizza RC.
Fino a qualche tempo fa la compagnia assicuratrice doveva recapitare l'attestato al contraente, anche se il contratto prevedeva il tacito rinnovo o se il contraente aveva già dato disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Attestato di rischio digitale (consultabile online dalle compagnie)
Dal 1° Luglio 2015 l’attestato di rischio si è trasformato nella versione esclusivamente digitale ed è conservato presso una banca dati online gestita dall’Ania (associazione delle compagnie assicurative sotto il controllo dell’organo di garanzia Ivass). Gli assicurati, quindi, non dovranno più preoccuparsi, in quanto, sarà compito delle compagnie aggiornare e/o consultare la banca dati dell'Ania e svolgere le attività inerenti a calcoli, classi di merito ecc...
Tale semplificazione si traduce nella scomparsa del documento cartaceo rilasciato dalla compagnia assicurativa e con la conseguante possibilità, da parte del sottoscrittore della polizza, di consultare autonomamente online tale documentazione.
L’attestato di rischio on-line dovrà contenere le seguenti informazioni:
1) La ragione sociale della compagnia assicurativa
2) Nome e codice fiscale della persona fisica intestataria della polizza o, nel caso di persona giuridica, la denominazione, il codice fiscale o la partita IVA
3) Il numero del contratto di assicurazione
4) I dati relativi alla targa del veicolo
5) Il premio pagato fino a quel momento e la data di scadenza del contratto di assicurazione
6) La classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’anno successivo
7) Le corrispondenti classi CU di provenienza e di assegnazione
8) Il numero di sinistri degli ultimi 5 anni (esclusivamente quelli pagati, anche se solo parzialemente)
9) La tipologia del danno pagato
10) Eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato.
Validità dell’attestato di rischio
L’attestato di rischio dura cinque anni e, nel caso questi trascorrano senza copertura assicurativa e il conducente decida di cambiare compagnia assicurativa, gli sarà automaticamente assegnata la classe di merito più bassa con il conseguente obbligo di pagamento del premio di rischio più alto. Infatti, secondo l'art. 5, comma 1 bis, della L. 40/2007 /(che modifica l'articolo 134, comma 3, del Codice delle Assicurazioni), “in caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni”.
Quando richiedere il duplicato dell’attestato di rischio
Se la polizza auto / moto è in scadenza, la compagnia assicurativa è tenuta ad inviare, almeno 30 giorni prima dalla scadenza della RC auto (o moto), l’attestato di rischio all’intestatario tramite e-mail, nel caso in cui tale documento non sia disponibile nell’area riservata agli assicurati sui siti web delle compagnie assicurative. Nel caso ciò non accada, questi potrà ottenerne una copia da parte della propria compagnia.
Qual è la procedura per ottenere il duplicato?
L’interessato potrà richiedere il duplicato dell’attestato di rischio recandosi direttamente nella sede della propria compagnia assicurativa che è tenuta a depositare una copia di tale documento presso la propria sede tre giorni prima che la polizza scada. Leggermente diverso è il caso delle polizze rc auto e moto sottoscritte online: rimane l’obbligo dei tre giorni in capo alla compagnia, ma in questo caso si riferisce all’invio presso la residenza dell’intestatario o tramite e-mail.
Chi può chiedere il duplicato?
Ovviamente il duplicato dell’attestato di rischio può essere richiesto dall’intestatario del contratto di assicurazione auto / moto munito di un documento di riconoscimento valido ma anche da un proprio delegato che dovrà presentare, oltre al documento di riconoscimento, anche la delega firmata dall’assicurato.