Spesso capita che qualcuno abbia la necessità o la volontà di chiudere il rapporto con la propria compagnia assicurativa, in merito a questo argomento spesso si fa una gran confusione tra disdetta e recesso. Proviamo a fare un po’ di chiarezza:
Differenza fra disdetta e recesso
Per prima cosa facciamo chiarezza sulla terminologia: DISDIRE e RECEDERE un contratto, infatti, non sono sinonimi, anche se in entrambi i casi ci riferiamo ad una cessazione contrattuale con tutti i suoi vincoli.
Giuridicamente parlando, però, si tratta di due situazioni differenti: nello specifico, fare una disdetta significa impedire che il contratto si rinnovi al suo scadere, comunicandolo entro i termini previsti; mentre compiere un recesso indica l'estinzione dello stesso prima della sua naturale scadenza.
Ciò precisato, va chiarito in che modo l'attuale ordinamento giuridico consenta l'esercizio del diritto di recesso dai contratti assicurativi.
Diritto di recesso (o di ripensamento)
Per tutti gli acquisti effettuati a distanza, ossia ogni qual volta venga stipulato un contratto che preveda la vendita di beni o servizi al di fuori di un punto vendita fisico, esiste un diritto di recesso (o di ripensamento) unilaterale senza obbligo di comunicarne il motivo e senza penali, che può essere esercitato tramite raccomandata A/R fino a 14 giorni dalla data della stipula del contratto, oppure, qualora non coincidesse con quest’ultima, dalla data in cui il consumatore riceve il fascicolo informativo sul prodotto acquistato. Rientrano nella normativa sulle vendite a distanza (D.Lgs. 19/08/2005 n° 190 che ha recepito la direttiva europea 2002/65/CE) anche alcuni servizi finanziari stipulati a distanza, quali polizze assicurative di Responsabilità Civile (compresa la r.c.a.) e assicurazioni sulla vita, purché acquistate telefonicamente oppure online.
Nel caso di polizze assicurative sulla vita individuali, il contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della chiusura del contratto, come regolamentato dall'articolo 177 del Codice delle Assicurazioni. Questo lasso di tempo più ampio rispetto agli altri è dovuto alla maggiore complessità di questa tipologia di assicurazioni.
Quando non è applicabile il diritto di recesso
Affinché il diritto di recesso sia esercitabile dal cliente finale, i contratti assicurativi non devono essere stati stipulati in filiale, presso un'agenzia fisica, e la polizza deve avere una durata complessiva maggiore di sei mesi: in caso, quindi, di assicurazioni di breve validità, quali possono essere quelle di viaggio, o polizze temporanee auto o moto di durata inferiore a 180 giorni, tale procedura non è attuabile. Varie assicurazioni viaggio italiane, però, prevedono ugualmente un diritto di recesso per le cui condizioni è bene leggere con attenzione la polizza prima di sottoscriverla.
Il diritto di ripensamento, inoltre, è precluso in caso di sinistro verificatosi nei 14 giorni dalla firma del contratto assicurativo r.c.a.
Altri casi di recesso polizza assicurativa
1) Recesso assicurazione auto (polizza r.c.a.)
Dal 1 gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo per le Rc auto e moto quindi, per chiudere questo tipo di assicurazioni, basta attendere la naturale scadenza, non effettuare il pagamento per l'anno successivo e richiedere l'attestato di rischio (necessario per la successiva polizza).
Recedere dall'assicurazione prima è altamente sconsigliabile in quanto il pagamento sottoscritto è per l'intera annualità, la possibile scadenza semestrale non è relativa al contratto ma alla seconda rata di pagamento che deve essere sempre pagata. Inoltre l'attestato di rischio matura nel corso dei 12 mesi di assicurazione e la compagnia non può rilasciarlo se questi non vengono completati. In mancanza di questo attestato la nuova compagnia è obbligata ad assicurare il veicolo in categoria bonus-malus 18, la più costosa.
Il recesso anticipato con rimborso relativo al periodo già pagato può essere richiesto SOLO in caso di variazione dello stato del veicolo (vendita, distruzione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione, demolizione) o a causa di comportamenti irregolari della compagnia assicurativa (aumento del premio maggiore del tasso d'inflazione programmato, mancato invio nei tempi dell'attestato di rischio). Entrambi i precedenti casi devono essere debitamente certificati.
2) Recesso polizze vita, infortuni ecc
- Polizze annuali senza tacito rinnovo: si estinguono dopo 15 giorni dalla fine della scadenza, senza bisogno di inviare richiesta di disdetta
- Polizze annuali con tacito rinnovo: bisogna inviare una richiesta di disdetta tramite raccomandata a/r almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, ovviamente bisogna prima aver estinto il pagamento del premio annuale.
- Polizze pluriennali stipulate prima del 3 aprile 2007: è possibile richiedere il recesso annuale (tramite raccomandata a/r inviata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale) dopo aver maturato almeno 3 anni dalla sottoscrizione. Questa categoria di polizze oggi in sostanza non esiste più.
- Polizze pluriennali sottoscritte fra il 3 aprile 2007 e il 14 agosto 2009: possono essere disdette annualmente con un preavviso di 60 giorni
- Polizze pluriennali stipulate dopo il 15 agosto 2009: le compagnie sono obbligate ad effettuare uno sconto rispetto alla tariffa ordinaria che deve essere esplicitato. Possono avere una durata inferiore o pari a 5 anni, non sono estinguibili prima della loro naturale scadenza, o superiore a 5 anni, in cui il recesso può essere esercitato annualmente dopo aver maturato 5 anni con preavviso di 60 giorni.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito a questo argomento non esitare a contattarci, i nostri consulenti saranno ben disposti a darti tutte le informazioni necessarie.
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