Le assicurazioni professionali sono deducibili e detraibili? Approfondiamo

Le assicurazioni professionali sono deducibili e detraibili? Approfondiamo

Se sei un avvocato, un medico o un commercialista e stai cercando informazioni sulle assicurazioni professionali deducibili e detraibili, per capire quali polizze assicurative avranno agevolazioni fiscali durante il calcolo dell’irpef sul tuo reddito dell’anno 2020, stai leggendo l’articolo giusto. La risposta alla domanda del titolo è sì, le assicurazioni professionali sono deducibili e detraibili, ma non tutte. Vediamo nello specifico cosa significa.

Quali sono le assicurazioni professionali deducibili e detraibili?
 
É sempre bene ricordare che la criterio base per la deducibilità di ogni assicurazione professionale è l’inerenza all’attività esercitata in quanto correlata, appunto, alla percezione dei compensi.
Più precisamente, le condizioni per la deducibilità dei costi sono due:

  1. Principio di cassa: le spese devono essere pagate nel periodo di imposta
  2. Principio di inerenza: le spese devono essere inerenti alla professione esercitata

La polizza RC professionale obbligatoria ovvero i costi sostenuti per proteggersi da eventuali danni a terzi nell’esercizio della professione, sono deducibili nella dichiarazione dei redditi al 100%.
Non è deducibile l’assicurazione auto e nemmeno i vari contributi al servizio sanitario nazionale.
Anche la detrazione fiscale non è per tutti i premi assicurativi. La normativa vigente infatti fa sì che la detraibilità di un’assicurazione professionale si consentita solo nel caso di contratti che riguardano il settore “vita”. 
Distinguiamo prima di tutto tra:

  1.  Polizze sulla vita ed infortuni stipulate entro il 31 dicembre 2000
  2.  Polizze sulla vita ed infortuni stipulate dal 1° gennaio 2001

Ai contratti di assicurazione professionale sulla vita o sugli infortuni stipulati (o rinnovati) entro il 31 dicembre 2000 spetta una detrazione del 19% a patto che ci siano queste condizioni:

  • La durata del contratto non è inferiore a 5 anni;
  • L’accordo contrattuale non prevede la concessione di prestiti per il periodo di durata minima;
  • Rientrino in questa categoria anche le assicurazioni professionali contro gli infortuni del conducente auto.

Nei contratti che invece sono stati stipulati (o rinnovati) dal 1° gennaio 2001 la detraibilità dell’assicurazione professionale al 19% della spesa spetta solo se essi prevedono:

  • Un’ assicurazione per rischio di morte;
  • Un’ assicurazione per rischio di invalidità non inferiore al 5% per qualsiasi causa;
  • Un’ assicurazione per rischio di non-autosufficienza nelle azioni quotidiane, ad esempio vestirsi o mangiare;
  • Un’assicurazione per la tutela di persone con disabilità grave;
  • Che il contratto non preveda alcuna possibilità di recesso da parte della compagnia assicurativa.

Dal 1° Gennaio 2018 è possibile detrarre anche l’assicurazione professionale per rischio di calamità naturali se stipulata insieme a unità immobiliari ad uso abitativo.

Qual è la differenza tra detraibile e deducibile?
 
C’è molta confusione quando si parla di deducibilità e detraibilità, spesso vengono confuse, o peggio ancora, usate come sinonimi. Ai fini del calcolo delle agevolazioni fiscali è importantissimo capire la differenza tra “detraibile” e “deducibile”.
La deducibilità e la detraibilità sono due modi con cui il contribuente può pagare meno tasse ma non sono la stessa cosa. 
La spesa detraibile va ad agire sulla tassa già calcolata diminuendo l’imposta da pagare. La spesa deducibile invece va ad abbassare il reddito imponibile prima del calcolo dell’ Irpef. 
Se hai bisogno di ulteriori informazioni in merito alla deducibilità e/o detraibilità della tua assicurazione professionale non esitare a contattare IGB, il nostro team è a tua disposizione.