Assicurazione avvocati: scelta del massimale, franchigia e retroattività

Assicurazione avvocati: scelta del massimale, franchigia e retroattività

 
Quella dell’avvocato è una figura professionale molto importante e con un campo d’azione molto vasto. Come ogni libero professionista, anche l’avvocato è obbligato per legge a tutelarsi con la stipula di un’assicurazione professionale per avvocati.
Anche agli avvocati più esperti e preparati, infatti, può capitare di commettere errori e/o omissioni a danni di terzi, durante l’esercizio dell’attività che svolgono.
Pertanto, la Legge n. 247/2012 (art.12) ha reso obbligatoria anche per gli avvocati la stipula di una polizza di assicurazione professionale a copertura della responsabilità professionale dell’avvocato che deriva dall’esercizio della sua attività.
L’obbligatorietà ad un’assicurazione professionale per tutti gli avvocati iscritti all’albo è stata ulteriormente sancita e specificata dal decreto 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia che, inoltre, ha stabilito cosa debba intendersi per attività professionale degli avvocati:

  1. Rappresentanza e difesa innanzi ad autorità giudiziaria o ad arbitro, compresi tutti gli atti connessi, preordinati e consequenziali a tali attività;
  2. Consulenza e assistenza stragiudiziale;
  3. Redazione di pareri e contratti;
  4. Assistenza in attività di mediazione e negoziazione assistita;
  5. Azioni connesse all’esercizio della professione e alla conduzione di uno studio legale.

Chi è coperto dalla polizza RC Avvocato?
L’assicurazione RC professionale avvocati tutela:

  • Il singolo professionista;
  • Lo studio associato;
  • L’associazione professionale o società di professionisti (soci, partner, singoli professionisti, ma anche collaboratori, dipendenti e praticanti).

Chi non stipula un’assicurazione avvocati può incorrere in sanzioni anche molto gravi, come la cancellazione dall’albo professionale, poiché mette a rischio il suo operato e il suo patrimonio e impedisce al cliente di essere risarcito in caso di danno subito.

Rc Professionale Avvocati: quali danni riguarda
L’Oggetto della copertura dell'assicurazione professionale avvocati riguarda la responsabilità civile per tutti i danni causati ai clienti e a terzi (dai quali sono esclusi familiari e collaboratori dell’assicurato), anche in caso di colpa grave, nello svolgimento della propria professione.
In particolare, nell’assicurazione rientrano i danni:

  • Patrimoniali e non patrimoniali;
  • Indiretti;
  • Permanenti;
  • Temporanei;
  • Futuri.

Cosa copre la RC professionale Avvocati
Oltre ai suddetti danni, la polizza assicurativa professionale degli Avvocati copre anche la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali e da inadempimenti formali come:

  • Ritardato od omesso deposito di atti;
  • Nullità degli atti processuali;
  • Perdita o distruzione colposa di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in custodia dai clienti o dalle loro controparti processuali.

Inoltre, è possibile estendere la copertura assicurativa anche ad ogni altra attività per il cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.

Estensioni dell’assicurazione professionale avvocati
L’RC professionale avvocati è un tipo di polizza abbastanza flessibile che può adattarsi alle diverse esigenze di una professione così vasta nel suo campo di applicazione.
Infatti, all’atto di stipulare il preventivo per un avvocato, si possono inserire alcune estensioni al fine di ottenere una tutela maggiore che vada oltre l’ordinaria attività forense.
Alcune possibili estensioni riguardano:

  • Attività di mediatore;
  • Funzioni di amministratore di sostegno;
  • Amministratore di condomini;
  • Attività di libera docenza;
  • Custode giudiziario; 
  • Perito del tribunale;
  • Funzione di Sindaco e di Revisore dei conti;
  • Componente commissioni tributarie;
  • Attività di curatore fallimentare, liquidatore e commissario;
  • Membro di organismo di vigilanza, codice privacy e negoziazione assistita;
  • Attività di assistenza fiscale per conto dei CAF;
  • Attività di fusione e acquisizione;
  • Smarrimento di documenti.

Cosa prevede l’RC professionale avvocati
Il decreto 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia (entrato in vigore nel 2017) oltre a rendere obbligatoria per gli avvocati l'assicurazione per responsabilità civile professionale, ha stabilito anche una serie di garanzie essenziali che questa deve contenere, tra cui: 

  • Retroattività illimitata e Ultrattività decennale (per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di validità della polizza);
  • Massimali minimi di copertura per sinistro e per anno (proporzionati al livello di struttura e del fatturato del professionista);
  • Inopponibilità di eventuali franchigie e scoperti ai terzi danneggiati;
  • Clausola di regolazione del premio (sulla base del fatturato effettivo);
  • Copertura della responsabilità solidale (vincolo di solidarietà);
  • Divieto di recesso per la compagnia assicuratrice;
  • clausola CLAIMS MADE.

L’assicurazione professionale standard prevede una durata di 12 mesi. Il rinnovo può essere automatico oppure no. 
 La validità riguarda anche l’attività svolta nell’Unione Europea, nella Città del Vaticano e a San Marino.

Assicurazione professionale avvocati e Retroattività
La retroattività è un elemento molto importante della polizza RC professionale per avvocati. In sostanza significa che l’assicurazione copre anche il periodo precedente alla stipula del contratto di assicurazione, scongiurando buchi temporali nella copertura. 
Il DM 22 settembre 2016 è intervenuto sull’efficacia temporale della copertura assicurativa stabilendo la previsione di una retroattività illimitata e di una ultrattività decennale, senza la possibilità dell’assicuratore di recedere per sinistro né durante il contratto né nel periodo di postuma.
Inoltre, l’assicurazione RC professionale deve prevedere la clausola Claims Made, traducibile in italiano come “a richiesta fatta”. 
 In sostanza, con questa clausola:

  • È introdotto uno sfasamento tra prestazione dell'assicuratore (obbligo di indennizzo) e controprestazione dell'assicurato (pagamento del premio);
  • L’assicurazione risponde solo delle richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità della polizza, anche se l’atto illecito è avvenuto prima dell’inizio della copertura assicurativa;
  • Non sono assicurati comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso del periodo di validità ed efficacia della polizza, qualora la richiesta di risarcimento avvenga in una data successiva alla cessazione degli effetti del contratto. 

RC professionale avvocati: massimali di copertura
Il DM 22 settembre 2016 prevede che l’assicurazione professionale per avvocati abbia massimali minimi di ingresso, per sinistro e per anno, che variano in base a parametri quali:

  • Struttura dello studio legale (individuale o in forma); 
  • fascia di rischio;
  • volume di fatturato relativo all’ultimo esercizio concluso. 

I massimali minimi vanno da 350.000 euro a 1.000.000 euro in base al fatturato. Si parte da un fatturato minimo di 0-30.000,00 euro annui ad un fatturato compreso tra i 70.001,00-150.000,00 euro, per la fascia più alta.

Assicurazione professionale avvocati: la franchigia
L’importo della franchigia è stabilito solitamente dalla compagnia assicurativa ed è connesso al fatturato del professionista. 
Il decreto ministeriale ha previsto, indipendentemente dalla presenza o meno delle franchigie:

  • L’integrale risarcimento del terzo;
  • La possibilità di recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato.

Assicurazione contro gli infortuni degli Avvocati
Gli avvocati hanno anche l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa sugli infortuni derivanti dall’attività svolta per i propri collaboratori, praticanti e dipendenti, per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.
La copertura riguarda gli infortuni capitati durante lo svolgimento dell’attività professionale o anche durante gli spostamenti necessari per il suo svolgimento, che causino la morte, l’invalidità temporanea o permanente, nonché le spese mediche per le cure eventuali.
I capitali minimi assicurati sono:

  • In caso di decesso: 100.000,00 euro in caso di decesso;
  • In caso di invalidità permanente: 100.000,00 euro;
  • Diaria giornaliera per inabilità temporanea: 50,00 euro.

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